‘
di Stefano Rodotà – www.ilmanifesto.it
«Droits des pauvres, pauvres droits?». Queste parole, assai efficaci, indicano la chiave con la quale alcune istituzioni francesi hanno condotto un”ampia ricerca comparativa sulla situazione e le prospettive dei diritti sociali (ricerche come questa sono divenute impensabili in Italia, per i mezzi impiegati, per la possibilità di costituire un gruppo che lavori nell”arco di anni e di sottoporre poi i risultati alla valutazione di studiosi di paesi diversi…).
Parole eloquenti, nelle quali non si riflette una qualche forzatura ideologica, ma che danno conto di un dato di realtà ormai indiscutibile – il ritorno della povertà e il suo modo di influire sulla complessiva dinamica dei diritti.
È vero che l”attenzione per i problemi della povertà non era mai scomparsa, anche nella discussione giuridica. Ma si era concentrata piuttosto sulle povertà post-materiali, sulla post-povertà senza aggettivi (quanti sbrigativi “post” hanno distorto l”analisi di fenomeni nuovi!), sulla sottolineatura o sulla critica della poverty law scholarship.
Se era giusto mettere in evidenza che le povertà non sono riducibili solo a carenze materiali, i tempi mutati inducevano a scrivere, ad esempio, che «le nuove povertà post-materiali (anziani soli, handicappati, tossicodipendenti, depressi psichici) sono in crescita mentre calano quelle materiali» (R. Spiazzi, Enciclopedia del pensiero sociale cristiano, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1992, p. 602), e quell”elenco si allungava con riferimenti alla solitudine, alla mancanza di relazioni sociali, alla perdita di senso, ai malati di Aids, alle diverse forme di esclusione. Ma oggi quella conclusione non è proponibile, perché sono proprio le povertà materiali ad essere tornate alla ribalta.
I nostri, infatti, sono pure i tempi della vita precaria, della sopravvivenza difficile, del lavoro introvabile, delle rinnovate forme di esclusione legate alla condizione d”immigrato, all”etnia. Sono tornati i “poveri”, un mondo che sembrava scomparso grazie alla diffusione del benessere materiale, o che almeno era confinato in aree sociali ristrettissime. E con essi è tornato, drammatico e ineludibile, il problema di come assicurare la tutela dei loro diritti primari – il lavoro, la salute, la casa, l”istruzione.
Con buone ragioni Marco Revelli ha potuto dare a un suo bel libro il titolo “Poveri noi” (Einaudi, Torino, 2010). Davvero poveri tutti: ovviamente quelli che vivono concretamente la condizione della povertà , ma anche quelli che avvertono non solo il disagio personale, ma l”inaccettabilità sociale di un mondo nel quale, attraverso la povertà , vengono negate la dignità e l”umanità stessa delle persone. E proprio attraverso questo dato di realtà possiamo comprendere meglio il significato profondo delle parole che aprono la nostra Costituzione: «L”Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Quando il lavoro non c”è, quando viene negato o sfigurato, è lo stesso fondamento democratico di una società ad essere messo in pericolo.
Un”esistenza dignitosa
La relazione tra condizioni materiali e diritti della persona si radicalizza, cerca nuove strade e strumenti giuridici adeguati. Compare sempre più spesso il riferimento al «diritto di esistere» o «diritto all”esistenza». Una formula a doppia faccia, comprensiva e ambigua, con la quale si può rivendicare una tutela integrale della persona, ma che può pericolosamente virare verso provvedimenti che assicurino solo un «minimo vitale» (cosa assai diversa, lo dico per evitare equivoci, dal tema della garanzia di un reddito di base, per il quale si può vedere, per una prima informazione sullo stato della discussione, “Basic Income Network, Reddito per tutti. Un”utopia concreta per l”era globale”, manifesto libri, Roma, 2009).
Per analizzare un tema come questo non è sufficiente, e può persino divenire distorcente, il criterio della comparazione tra sistemi giuridici operanti in contesti socio-economici assai diversi.
Si sottolinea abitualmente che l”assicurare un minimo vitale, il consentire il raggiungimento di una soglia di sopravvivenza è sicuramente un fatto positivo, là dove le condizioni materiali trascinano violentemente le persone verso la povertà estrema, le espongono addirittura alla morte per fame. Valutazione indubbiamente corretta. Ma, se si esaminano le dinamiche attuali, si registra un singolare, e rivelatore, scambio di ruoli. Proprio nel mondo dove si radica storicamente la maggiore povertà , il diritto all”esistenza viene concepito non solo come una urgente risposta istituzionale, come un riscatto necessario, bensì anche come la via per arrivare appunto alla piena tutela della persona. Nel mondo “avanzato”, invece, si sta percorrendo il cammino inverso: la riduzione di diritti e tutele spinge la garanzia giuridica verso il “grado zero” dell”esistenza.
Ma – ci si è chiesti – l”esistenza non è piuttosto un fatto naturale, biologico? Che cosa vuol dire trasformarla in un diritto? Proviamo, allora, a seguire le indicazioni offerte proprio dai documenti giuridici, anche per formulare un primo elenco delle questioni che devono accompagnare la discussione. Il tema compare nel costituzionalismo del tempo successivo alla Seconda guerra mondiale, con particolare nettezza nell”articolo 36 della Costituzione italiana («un”esistenza libera e dignitosa»), nell”articolo 23.3 della Dichiarazione universale dei diritti dell”uomo dell”Onu («una esistenza conforme alla dignità umana»), e viene ripreso dall”articolo 34.3 della Carta dei diritti fondamentali dell”Unione europea («un”esistenza dignitosa»).
Si tratta di norme che compaiono tutte nell”ambito della disciplina del lavoro ma che, soprattutto nel contesto italiano, investono la condizione umana nel suo complesso. E che, in primo luogo, associano l”esistenza alla dignità , dando ad essa una qualificazione che non tanto ne arricchisce il significato, quanto piuttosto la ancora ad un principio che garantisce la sua irriducibilità a forme incompatibili, appunto, con la dignità della persona (e con la sua libertà , com”è detto nella sempre lungimirante Costituzione italiana).
E che non sia «minima»
L”artificio del diritto trasferisce così l”esistenza in una dimensione diversa dalla sua definizione in termini di biologia o di natura. Questo non significa separare l”esistenza dalle sue condizioni materiali. Vuol dire che queste non ne esauriscono i caratteri e che, anzi, la materialità dell”esistere esige che vengano presi in considerazione fattori che riguardano la persona nel suo rapporto complessivo con gli altri e con il mondo.
Nel contesto italiano l”ostilità ad ogni riduzionismo è resa esplicita dalle parole iniziali dell”articolo 3, dove la dignità compare per la prima volta come dignità “sociale”, dunque non come una qualità innata della persona, ma come il risultato di una costruzione che muove dalla persona, prende in considerazione e integra relazioni personali e legami sociali, impone la considerazione del contesto complessivo all”interno del quale l”esistenza si svolge.
La necessità di andare oltre il grado zero dell”esistenza è testimoniata da un esempio che riguarda il cibo. Ad esso, che pure tocca ovviamente la stessa sopravvivenza, non si guarda più nella sola prospettiva della lotta alla fame nel mondo. In un rapporto preparato per l”Onu, Jean Ziegler ha sottolineato che le persone hanno diritto «ad una alimentazione adeguata e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali del popolo al quale la persona appartiene e che assicuri una esistenza (life) piena e dignitosa, libera dalla paura, dal punto di vista fisico e mentale, individuale e collettivo».
Prendere sul serio il diritto all”esistenza, dunque, impone di opporsi all”esistenza “minima”. Seguendo questa strada, molte sono le questioni da esaminare. Porre al centro dell”attenzione i diritti sociali, in primo luogo, e quindi affrontare il tema del superamento della loro separazione dalle altre categorie o generazioni di diritti. L”indivisibilità dei diritti è proclamata, fin dal suo Preambolo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell”Unione europea. La ragione di questa scelta è evidente: contestare, anche formalmente, uno statuto teorico e una collocazione operativa che hanno confinato i diritti sociali in una condizione di minorità rispetto agli altri diritti, addirittura negando che nel loro caso possa parlarsi in senso proprio di diritti. Ma questo implica pure che la collocazione “orizzontale” dei diritti sociali cancelli la possibilità di attribuire loro una tutela rafforzata, quale risulta, ad esempio, dalla fondazione sul lavoro della nostra Repubblica democratica?
Ora, a parte una discussione sulle evidenze empiriche che militano a favore o contro l”indivisibilità dei diritti, bisogna pur considerare il contesto nel quale l”indivisibilità viene affermata. E quello della Carta dei diritti fondamentali deve essere ricostruito partendo dall”affermazione iniziale secondo la quale l”Unione «pone la persona al centro della sua azione»; dando la giusta rilevanza al riferimento all”«esistenza dignitosa»; e, soprattutto, considerando la nuova assiologia della Carta, nella quale compaiono i principi di dignità , eguaglianza e solidarietà , non contemplati dal Trattato di Maastricht. Il rango e la tutela dei diritti sociali si ricavano proprio da questa nuova sistematica, nella quale è sicuramente rinvenibile la possibilità di attribuire ad essi forme più intense di garanzia, preminenza nel bilanciamento degli interessi.
La dimensione europea
L”emersione nella dimensione europea del principio di solidarietà consente di porre l”accento su un altro aspetto, rappresentato dalla rilevanza dell” “obbligazione sociale”. Sempre semplificando, questa si esprime in molti modi, a cominciare da quello, storico, di rispettare l”obbligo di pagare le tasse, che l”art.53 della Costituzione qualifica come dovere di «concorrere alle spese pubbliche». Ma la presenza di doveri sociali è specificata in modo netto sia attraverso il generale principio di solidarietà , sia attraverso la relazione diretta tra retribuzione e dignità .
Nell”ultima fase, con particolare intensità , abbiamo assistito alla rottura di questo nesso, con un doppio effetto. Da una parte, la misura della retribuzione viene svincolata dalla finalità ad essa assegnata dall”art. 36 della Costituzione e riferita unicamente alle compatibilità economiche d”impresa. Come conseguenza di questa impostazione, si assiste poi a consultazioni referendarie svolte in condizioni che incidono pesantemente sulla libertà del lavoratore; e a previsioni contenute nella parte normativa dei contratti che configurano un abbandono della sua dignità . L”art. 41, di cui non a caso si chiede la sostanziale cancellazione, viene così del tutto ignorato proprio nei suoi riferimenti a libertà e dignità , che evidentemente non sono legati soltanto alla persona del lavoratore.
La fuga dalla dignità sta configurando una nuova categoria di “indegni”? La motivazione tutta economica di questa fuga, infatti, sta incidendo pesantemente su tutta una serie di diritti fondamentali (lo documenta uno studio dell”Agenzia europea per i diritti fondamentali del dicembre 2010, intitolato appunto “Protecting fundamental rights during the economic crisis”). Una motivazione, peraltro, in troppi casi invocata per liberarsi puramente e semplicemente dal “peso” dei diritti, sciogliendo il mercato da ogni vincolo sociale.
Un nuovo costituzionalismo
Si torna così al diritto all”esistenza attraverso il suo collegamento inscindibile con i diritti fondamentali. Sta diventando sempre più evidente che la loro tutela complessiva non può essere riguardata solo dal punto delle politiche redistributive. L”effettività dei diritti implica una considerazione rinnovata del rapporto tra il mondo delle persone e il mondo dei beni, che la dialettica nota soggetto/oggetto non è più in grado di comprendere. Se l”astrazione del soggetto si scioglie nella materialità della vita delle persone, diviene necessaria una nuova tassonomia dei beni misurata appunto sui diritti fondamentali e su una effettività di questi realizzata attraverso una relazione più diretta tra persone e beni, non mediata esclusivamente dalla logica proprietaria, privata o pubblica che sia.
È qui la radice dell”attenzione rinnovata, e davvero globale, per i beni comuni, intorno ai quali si sta costruendo un «costituzionalismo della vita materiale o dei bisogni», concretamente rinvenibile nelle costituzioni, in molteplici atti normativi, in decisioni sempre più incisive di corti supreme di quello che un tempo era definito il “Sud del mondo” e che oggi sta accompagnando l”imponente progresso economico con una inventiva istituzionale che merita una attenzione partecipe. E questo impone a tutti gli studiosi del diritto ripensamenti intorno alle stesse loro categorie fondative.
Fonte: http://www.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/6458/
‘