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Il testo della legge articolo per articolo, spiegato e commentato da un giurista. Per capire cosa ci aspetta
Il cosiddetto disegno di legge sulla intercettazioni o, meglio, anti-intercettazioni posto che l”obiettivo dichiarato è quello di circoscrivere quanto più possibile l”utilizzo di tale strumento investigativo e la pubblicazione dei contenuti acquisiti attraverso le intercettazioni consiste, in buona sostanza, in una serie di modifiche agli attuali codici penale e di procedura penale, cui vanno ad aggiungersi talune nuove previsioni che hanno lo scopo di sanzionare i comportamenti contrari al nuovo regime di utilizzabilità e di pubblicità delle intercettazioni medesime da parte dei capi dei uffici giudiziari, dei magistrati, dei giornalisti e degli editori.
A prescindere da qualsivoglia considerazione circa l”opportunità e necessità degli interventi normativi di recente approvati dal Senato, appare importante sottolineare che l”analisi complessiva delle disposizioni contenute nel disegno di legge non consente di condividere l”idea secondo la quale lo scopo perseguito attraverso lo stesso sarebbe effettivamente rappresentato dall”esigenza di garantire maggiore privacy ai cittadini.
Si tratta, d”altro canto, di un obiettivo assai poco credibile in un Paese nel quale si deve lasciare la carta d”identità e la traccia di tutti i propri percorsi di navigazione online ogni volta che si accede ad internet attraverso una postazione wifi pubblica, in un Paese nel quale, ormai, le città pullulano di dispositivi di videosorveglianza che le rendono realtà di orwelliana memoria e in un Paese nel quale il Ministro dell”interno propone di fare una radiografia ad ogni cittadino onesto che salga su un treno nell”illusoria speranza di scongiurare così atti terroristici.
E” curiosa – a leggere tra le righe del disegno di legge anti-intercettazioni – la visione della privacy che il Governo rappresenta: diritto assoluto e inviolabile se si tratta di limitare le intercettazioni di qualche migliaio di cittadini (i numeri generalmente utilizzati per sovradimensionare il fenomeno sono quelli delle utenze messe sotto controllo ma ogni soggetto intercettato dispone di numerose utenze da verificare) e diritto chiamato a cedere il passo ad altre esigenze di sicurezza e repressione dei reati, se si tratta della privacy di milioni di cittadini.
Art. 1. 1. All”articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli”.
La previsione mira ad imporre al Giudice un dovere di astenersi, ovvero dichiarare la propria impossibilità ad occuparsi del procedimento affidatogli, qualora nel corso dello stesso abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni sul medesimo.
L”indipendenza, l”autonomia di giudizio e la necessaria terzietà di ogni magistrato rispetto al procedimento che è chiamato ad affrontare costituiscono irrinunciabili garanzie che trovano le loro radici direttamente nel principio del “giusto processo” costituzionalmente garantito ad ogni cittadino.
E”, dunque, giusto ed auspicabile – tanto da non dover forse richiedere neppure che una disposizione di legge lo preveda espressamente – che il giudice si astenga dal rappresentare in pubblico proprie idee, convincimenti o orientamenti in relazione ad ogni procedimento affidatogli.
La previsione, tuttavia, è formulata in modo tanto ampio e generico da lasciar ritenere sufficiente che il magistrato dichiari di essere assegnatario di un determinato procedimento o, piuttosto, rilasci una qualsiasi dichiarazione su fatti connessi al procedimento stesso, anche se già noti e non implicanti alcuna rivelazione rispetto alla propria posizione, perché sia costretto ad astenersi dal continuare a conoscere del procedimento medesimo.
La pericolosità dell”intervento proposto è legata all”elevato rischio che le dichiarazioni rese da un magistrato in relazione ad un procedimento a lui affidato possano essere strumentalizzate da indagati ed imputati per delegittimare il loro “giudice naturale”.
L”articolo completo è on line su L”Espresso: QUI.
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