'Droga: “Ganzer si accordo'' con narcotrafficanti”'

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28 Dicembre 2010 - 16.00


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Nelle motivazioni della sentenza di primo grado emerge la ””preoccupante”” personalità del comandante del Ros
di AMDuemila
Milano. Il generale Giampaolo Ganzer “non si è fatto scrupolo di accordarsi” con “pericolosissimi trafficanti”.
E” quanto si legge nelle oltre mille pagine della motivazione della sentenza in cui i giudici di Milano hanno spiegato perché il 12 luglio scorso il generale è stato condannato a 14 anni nel processo sulle presunte irregolarità nelle operazioni antidroga sotto copertura condotte tra il ”91 e il ”97 da un gruppo di militari del reparto speciale dell”Arma.
Ganzer era stato condannato assieme ad altri 13 imputati, a 14 anni dopo che l”accusa ne aveva chiesti 27. Al termine della Camera di consiglio, durata sette giorni, il tribunale ha inflitto la pena più alta, 18 anni, ad un trafficante libanese, ex confidente del Ros.
Secondo i giudici dell”ottava sezione penale di Milano, presieduta da Luigi Caiazzo, il generale “ha tradito, per interesse personale, tutti i suoi doveri, e fra gli altri quello di rispettare e far rispettare le leggi dello Stato”. Inoltre “non ha minimamente esitato a dar corso ad operazioni antidroga basate su un metodo di lavoro assolutamente contrario alla legge”.

L”imputato, hanno scritto ancora i giudici, “ha evitato, per quanto gli è stato possibile, di esporsi, facendo figurare altri come responsabili di iniziative che invece erano sue”. Colpisce, si legge ancora nelle motivazioni, “nel comportamento processuale di Ganzer, non tanto il fatto che non abbia avuto alcun momento di resipiscenza (…) ma che abbia preso le distanze da tutte le persone che, con il suo incoraggiamento, avevano commesso i fatti in contestazione”.

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Il generale, secondo i giudici, si è trincerato “sempre dietro la non conoscenza e la mancata (e sleale) informazione da parte dei suoi sottoposti”. Così, si legge ancora, per “sfuggire alle gravissime responsabilità” ha “preferito vestire i panni di un distratto burocrate che firmava gli atti che gli venivano sottoposti”.

Nel motivare la mancata concessione a Ganzer delle attenuanti generiche, il collegio ha scritto che le stesse attenuanti non possono essere riconosciute “non solo per l”estrema gravità dei fatti, avendo consentito che numerosi trafficanti (…) fossero messi in condizioni di vendere la droga in Italia con la collaborazione dei militari e intascarne i proventi, con la garanzia dell”assoluta impunità, ma anche per la preoccupante personalità dell”imputato, capace di commettere anche “gravissimi reati per raggiungere gli obiettivi ai quali è spinto dalla sua smisurata ambizione”.

Tratto da: antimafiaduemila.com

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