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'Rappresentanza sindacale: i "complici" e l''accordo'

'Un accordo infame: tende a escludere dalla contrattazione e dalle elezioni delle RSU i sindacati non preventivamente messisi d''accordo con il padrone.'

'Rappresentanza sindacale: i "complici" e l''accordo'
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1 Giugno 2013 - 11.22


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Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno raggiunto l”accordo sulla
rappresentanza e la “democrazia sindacale”, definizione decisamente
paradossale se si guarda al contenuto (fin qui segreto e reso noto, a
spizzichi e bocconi, solo a una parte dei gruppi dirigenti nazionali).
I
leader dei sindacati Susanna Camusso, Raffaele Bonanni, Luigi Angeletti
ed il presidente degli industriali, Giorgio Squinzi, hanno siglato
l”intesa dopo 4 ore di confronto e vari mesi di incontri separati e non
ufficiali.
Con l”accordo interconfederale (il testo, ripetiamo,
ancora non è disponibile) si introducono nuove regole per misurare la
rappresentatività delle organizzazioni sindacali, certificare gli
iscritti e il voto dei lavoratori e a dare “certezza” agli accordi
sindacali, che una volta approvati e ratificati a maggioranza semplice
varranno effettivamente per tutti..
Tradotto: nessuno potrà scioperare
contro quanto deciso soltanto dai “complici” e dalle imprese.
””E” un
accordo storico””, commentano cinguettando all”unisono Camusso e
Squinzi. ””un accordo che mette fine ad una lunga stagione di
divisioni””, aggiunge il leader della Cgil.
””Dopo 60 anni definiamo
le regole per la rappresentanza, che ci permette di avere contratti
nazionali pienamente esigibili””, sottolinea con più sincerità il
presidente di Confindustria. Si prevedono infatti regole per ””l”esercizio del diritto di sciopero e sanzioni per mancato rispetto e le conseguenti violazioni””, sottolinea ancora Squinzi.
“E”
una svolta davvero importante nelle relazioni industriali”, dice il
leader della Cisl, Raffaele Bonanni. “La Cisl è molto contenta. Abbiamo
perseguito con molta forza questo obiettivo”.
Quello che nessuno dice è che solo i sindacati firmatari di questo accordo saranno ammessi ai tavoli di trattativa
a qualsiasi livello. Come dire che in Parlamento possono essere eletti
solo i partiti che già si sono messi d”accordo sulla formazione del
futuro governo…
Il plauso all”accordo arriva anche dal premier
Enrico Letta che twitta: ””Una bella notizia l”accordo appena firmato
Confindustria-sindacati: è il momento di unire, non di dividere per
combattere la disoccupazione””.
Con questo accordo si mettono nero
su bianco le regole per certificare gli iscritti e il voto dei
lavoratori, indicando la soglia del 5% per sedere al tavolo della
contrattazione nazionale.
Nel settore privato, come già accade da 20
anni nel pubblico impiego, la rappresentatività verrà misurata
attraverso l”incrocio, il mix tra numero degli iscritti e voto
proporzionale delle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie).
L”intesa
indica anche le regole per validare gli accordi, definiti dalle
organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno, cioè
la maggioranza semplice. Si noti bene: la maggioranza delle organizzazioni sindacali,
non dei lavoratori da queste organizzate. In pratica, se tre
organizzazioni minoritarie firmano e una – assolutamente maggioritaria –
no, l”accordo è valido per tutti.
La stessa maggioranza semplice
richiesta per la consultazione certificata dei lavoratori, il voto a cui
cioè verranno sottoposti gli stessi accordi. Conoscendo le modalità di
votazione praticate nelle quasi totalità delle aziende, siamo al momento
pressoché certi che raramente i lavoratori avranno l”occasione di
“bocciare” un accordo sgradito.
Così se un contratto nazionale è
sottoscritto dal 50% più uno della rappresentanza sindacale ””tutti –
chiarisce senza giri di parole Squinzi – sono tenuti a rispettare quanto
stabilito da quel contratto””. Ovvero a non muovere un dito in azienda.
E” in pratica la cancellazione del diritto di sciopero, almeno per
quanto riguarda i sindacati; visto che la Costituzione ancora lo
riconosce come diritto individuale. Ma per chi vi dovesse ricorrere sono
state appunto approvate le “sanzioni”.
Non appena verrà reso noto il testo ufficiale vi saremo un”analisi più puntuale.

*****
Lo scarno resoconto pubblicato finora sul sito della Cgil (refusi compresi):

Misurazione della rappresentanza

1.- Ai fini della determinazione del peso di ogni organizzazione
sindacale, che determina la possibilità di sedere ai tavoli dei rinnovi
contrattuali, valgono:
• le deleghe sindacali (trattenuta operata
dal datore di lavoro su esplicito mandato del lavoratore) comunicate dal
datore di lavoro all”INPS e certificate dall”Istituto medesimo;
• i
voti raccolti da ogni singola organizzazione sindacale nell”elezione
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in carica (validità 36
mesi)
2.- Il numero degli iscritti e il voto per le RSU peseranno
ognuna per il 50% (così come anche previsto nel decreto legislativo
165/01 per il pubblico impiego)
3.- Questi due dati, iscritti e
voto, verranno comunicati ad un ente esterno certificatore (es: CNEL)
che procederà, per ogni CCNL, a determinare il calcolo della
rappresentanza di ogni organizzazione sindacale.
4.- Le RSU saranno
elette con voto proporzionale ai voti ottenuti, superando così l”1/3
destinato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL, e vi è
l”impegno a rinnovare quelle scadute nei successivi sei mesi.

Validità ed esigibilità dei CCNL

Con l”accordo si stabiliscono regole che determinano le modalità con
cui rendere esigibili, per entrambe le parti contraenti, il CCNL.
Trattasi, per la prima volta nella storia delle relazioni sindacali nel
nostro Paese, di una procedura formalizzata e condivisa da entrambe le
parti.
1.- Saranno ammesse al tavolo della trattativa le
Organizzazioni Sindacali “pesate” con le regole sopra descritte, che
superino la soglia del 5%.
2.- Le modalità di presentazione delle
piattaforme contrattuali è lasciata alla determinazione delle singole
categorie, con l”auspicio di entrambe le parti affinché si determinino
richieste unitarie.
3.- Un CCNL è esigibile ed efficace qualora si verifichino entrambi le seguenti due condizioni:
• sia sottoscritto da almeno il 50%+1 delle organizzazioni sindacali deputate a trattare;

• sia validato, tramite consultazione certificata, dalla maggioranza
semplice dei lavoratori e delle lavoratrici, con modalità operative
definite dalle categorie
La sottoscrizione formale del CCNL che abbia seguito tale procedura diviene atto vincolante per entrambe le parti.

4.- I CCNL  definiranno clausole e/o procedure di raffreddamento
finalizzate a garantirne l”esigibilità e le relative inadempienze.

(come
si può notare, la Cgil omette accuratamente di nominare le “sanzioni”
previste in caso di sciopero, su cui invece molto insistono
Confindustria, Cisl e Uil). Piccole furbizie che nascondono ai propri
iscritti la parte più infame di un accordo mostruoso.

Fonte: http://www.contropiano.org/sindacato/item/16977-i-complici-firmano-laccordo-sulla-rappresentanza-sindacale.

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