DDL intercettazioni: il bavaglio (anche alla Rete) è servito | Megachip
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DDL intercettazioni: il bavaglio (anche alla Rete) è servito

DDL intercettazioni: il bavaglio (anche alla Rete) è servito
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admin Modifica articolo

11 Giugno 2010 - 09.24


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bavaglio-megadi Guido Scorza
Il Senato ha votato la fiducia al DDL intercettazioni, scrivendo così una delle pagine più buie della storia di questo Paese, una pagina tanto buia da proiettare un cono d”ombra sugli anni che verranno, perché un Paese con meno libertà di informazione di quanta il nostro ne abbia avuta sin qui è destinato – direi quasi in applicazione di una funzione matematica – a divenire un Paese senza democrazia.

La stessa Corte Costituzionale – che c”è da augurarsi sarà presto chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento normativo appena approvato al Senato – ha, infatti, già definito, in anni “meno sospetti” di questo, la libertà di informazione come “pietra angolare della democrazia”.

L”elenco dei senatori responsabili del sacco dell”informazione è qui (12) e, credo, vada consegnato alla storia con un semplice link: ciascuno di questi signori ha fatto una scelta, non sta a me dire quanto libera, preferendo difendere la propria poltrona e la propria appartenenza ad una squadra ed ad un Signore piuttosto che la libertà di informazione del proprio Paese.

Sin qui sono considerazioni “politiche” e personali, a caldo, delle quali mi scuso con quanti frequentano questo blog alla ricerca di informazioni, suggestioni ed opinioni sul diritto delle nuove tecnologie e la politica dell”innovazione.

Il titolo del post, invece, trae origine da un fatto e non da una mia opinione.

Approvando l”intero DDL intercettazioni, infatti, il Senato ha oggi approvato anche il famigerato comma 28 (ora divenuto 29) dell”art. 1 che mira ad imporre l”obbligo di rettifica previsto dalla vecchia legge sulla stampa all”intera blogosfera.

Questo è il testo della norma che sta per entrare in vigore:

29. All”articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell”articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l”autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all”articolo 57 bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l”ha determinata.»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l”autore dell”offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.».

Il rischio che oggi diviene realtà è quello che ho già paventato decine di volte: all”indomani dell”entrata in vigore della nuova disciplina sulle intercettazioni, la Rete rischia di “chiudere per rettifica” (lo scrivevo, ironia della sorte, esattamente l”11 giugno del 2009!).

Che siate un blogger, il gestore di un “sito informatico” o piuttosto abbiate un canale su You Tube, in un momento qualsiasi, magari nel mezzo delle Vostre agognate vacanze, qualcuno potrebbe chiedervi di procedere alla rettifica di un”informazione pubblicata e Voi ritrovarvi costretti a scegliere se dar seguito alla richiesta senza chiedervi se sia o meno fondata, rivolgervi ad un avvocato per capire se la richiesta meriti accoglimento o, piuttosto, opporvi alla richiesta, difendendo il vostro diritto di parola ma, ad un tempo, facendovi carico di grosse responsabilità.

Ve la sentirete di rischiare in nome della libertà di parola attraverso un blog che non vi da da mangiare e vi porta via, invece, decine e decine di ore di sonno?

Temo che in molti risponderete (o magari risponderemo) di no!

E se vi distraesse un attimo dal vostro blog, magari, per lavorare e riceveste una richiesta di rettifica?

In forza della nuova disciplina andreste in contro ad una sanzione fino a 12 mila e 500 euro per non aver provveduto alla rettifica entro 48 ore.

Quando quasi un anno fa, la Rete scese in piazza con il primo sciopero dei blogger per rappresentare questo rischio, in molti ci diedero dei visionari o, piuttosto, degli agitatori, rilevando che la maggioranza si era già attivata, aveva compreso l”errore e vi avrebbe posto rimedio.

Nulla di ciò e poi accaduto: gli onorevoli del PDL ed i loro supporters in Rete non hanno mosso un dito e quella norma è divenuta legge – o si avvia a divenirlo – senza che nessuno si sia preoccupato di intervenire se non per peggiorarla.

Da domani, in Rete, si parlerà di più di moda, cucina, motori, spettacolo e gossip e molto meno di politica, economia e affari giudiziari.più o meno come accade già oggi in TV.

Credete sia un caso? Io no. Sono convinto che l”obiettivo scientificamente perseguito nel Palazzo resti sempre lo stesso: trasformare la Rete in una grande TV.

P.S.

Ricevo e volentieri diffondo questo comunicato stampa dei Senatori Vita e Vimercati attraverso il quale si annuncia la presentazione di un disegno di legge abrogativo del comma 29:

INTERCETTAZIONI, VITA E CASSON (PD), “BAVAGLIO SULLA RETE”
Dichiarazione dei senatori del Pd Vincenzo Vita e Felice Casson

“Tra i tanti passaggi liberticidi e censori del maxiemendamento sulle intercettazioni ce n”è anche uno devastante per la rete. Infatti, per ciò che attiene alla ”rettifica”, si equiparano i siti informatici ai giornali. Ciò significa rendere la vita impossibile per le migliaia di siti e di blog, che rappresentano un”altra era geologica dei media. Un nostro emendamento al riguardo non ha potuto essere discusso perché la fiducia taglia tutto. Ma la destra televisiva o non lo sa o, probabilmente, ha voluto approfittare di simile occasione per mettere le mani dove ancora non era riuscita a farlo. Non finisce qui. Intendiamo presentare, d”intesa con i colleghi della Camera dei deputati, un disegno di legge seccamente abrogativo della seconda parte della lettera a del comma 29 che recita: “per i siti informatici sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta.”. Appunto, dimenticando che la rete è proprio un”altra cosa”.
Roma, 10 giugno 2010

Tratto da: guidoscorza.it

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