‘di Olinda Moro
Nella convinzione generale che la legge sulla tenuità del fatto possa finalmente archiviare il furtarello di cioccolata al supermercato (purché non reiterato), in realtà nel silenzio generale è passata la tanto temuta norma “ad personam†o “ad castamâ€.
Diverse riviste di diritto cominciano a far notare che in realtà a beneficiare di questa norma non saranno solo cosiddetti reati “bagatellari†ma anche diversi reati societari, fallimentari e tributari nonché numerosi delitti contro la pubblica amministrazione (falso in bilancio, impedito controllo alla formazione fittizia del capitale, aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza pubblica, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute certificate e di Iva, indebita compensazione, ipotesi non aggravata di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, peculato d’uso, abuso d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, percezione di indebite erogazioni a danno dello Stato, corruzione per esercizio della funzione, traffico d’influenze illecite, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, frode nelle pubbliche forniture, finanziamento illecito ai partiti, truffa, alcune fattispecie di falso materiale e ideologico, frode processuale, favoreggiamento, usura impropria, frode in emigrazione, appropriazione indebita ecc). Tutti reati in buona parte documentali e che molto più facilmente sono suscettibili di giungere ad una condanna.
Il decreto legislativo 28/2015, entrato in vigore il 2 aprile, altro non è che la via d’uscita per cancellare gli effetti d’incandidabilità della legge Severino a beneficio dei soliti noti. Una legge (o un’amnistia mascherata?) assolutamente necessaria in vista delle prossime elezioni amministrative o di paventate elezioni politiche. Una legge doppiamente necessaria a fronte della notevole pressione dell’opinione pubblica riguardo la necessità di colpire la corruzione e i reati commessi dai politici o dai vertici amministrativi dello Stato.
Perché mai candidare alle primarie del PD un ormai incompatibile De Luca, condannato per abuso d’ufficio? Perché mai prospettare come sindaco di Milano un ormai ineleggibile Berlusconi, condannato in via definitiva per frode fiscale con beneficio d’indulto? Semplice, perché a breve le loro condanne potrebbero essere cancellate con una semplice richiesta di revoca della condanna o dei suoi effetti (nel caso di condanna definitiva) oppure con un provvedimento di archiviazione o di proscioglimento sul giudicando.
La legge in questione prevede infatti la non punibilità per quei reati la cui pena detentiva non sia superiore nel massimo a cinque anni e quando l”offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale. Nell’ambito della consueta valutazione rimessa al giudice vengono però forniti dei “criteri guida†per determinare la tenuità e l’abitualità ovvero che non vi sia, ad esempio, particolare crudeltà oppure che non vi sia una recidiva per lo stesso reato (rinvenibile dal casellario giudiziale o dalla dichiarazione di delinquente abituale).
Ma vi è di più, in realtà la pena edittale (la pena di 5 anni) non è l’unico discrimine per determinare la casistica dei reati passibili di “depenalizzazioneâ€; infatti la legge prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tiene conto delle circostanze (attenuanti o aggravanti), ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (indulto?). Il che vuol dire che se per un reato è prevista anche la pena superiore a 5 anni (com’è ad esempio il caso di Berlusconi la cui pena edittale era di 6 anni) ma tale pena ha beneficiato dell’indulto riducendola al di sotto dei 5 anni (com’è per l’appunto avvenuto nel caso di Berlusconi), allora anche questo reato potrebbe beneficiare del proscioglimento, o meglio della revoca, per la tenuità del fatto?
Si oppone la questione che le sentenze passate in giudicato sono intoccabili. Non è esattamente così, perché nel caso sopraggiungano norme più favorevoli al reo è prevista sempre la possibilità di revoca della sentenza o quanto meno dei suoi effetti. Questo anche in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale italiano ed europeo.
La legge entrata in vigore il 2 aprile non prevede alcuna regolazione della transitorietà ovvero come regolare i fatti passati e presenti ovvero le sentenze passate in giudicato e i processi in corso. Pertanto nel silenzio della legge prevarrà senz’altro l”art. 2, co. 2 c.p. ovvero l’abolitio criminis che in concreto significa “la revoca delle sentenze di condanna passate in giudicato per fatti in relazione ai quali, se commessi o giudicati oggi, sarebbe applicabile la sopravvenuta causa di non punibilità â€, [url”come sostiene il prof. Gian Luigi Gatta”]http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/3817-non_punibilit___per_particolare_tenuit___del_fatto__le_linee_guida_della_procura_di_lanciano/[/url] nell’illustrare le prime linee guida emanate dalla procura di Lanciano.
E’ chiaro che un’abolitio criminis di tal fatta dovrà esplicarsi [b]erga omnes[/b], ovvero nei confronti di tutti coloro che, anche solo potenzialmente, potevano oggi beneficiare di tale norma, con un effetto generalizzato quindi molto simile ad un’amnistia (stante l’ampia platea dei reati coinvolti).
La revoca della sentenza comporterà la piena agibilità politica per chiunque in virtù di quella condanna era stato sospeso da una carica politica o amministrativa o era stato dichiarato decaduto o incandidabile ai sensi e per gli effetti della legge Severino.
Norma salva Berlusconi & Co. cosa fatta è! (6 aprile 2015) [url”Torna alla Home page”]http://megachip.globalist.it/[/url]‘