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da Contropiano.
Un accordo fascista, che non prevede altra rappresentanza che quella dei
firmatari.
L”analisi del giuslavorista Carlo Guglielmi, al congresso
Usb, mette a nudo anche la resa di Landini a Camusso. E al Pd.
Qui potete seguire l”ntervento integrale di Guglielmi, chiaro
come una lezione di diritto, illuminante come una prova pratica.
Conseguenze comprese.
Di seguito, l”analisi dello stesso testo preparata dalla Rete28Aprile della Cgil.
UN SISTEMA AUTORITARIO BUROCRATICO E CENTRALIZZATO DI CONTROLLO SUL LAVORO
COMMENTO AL PROTOCOLLO D”INTESA CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA
TESTO DELL”ACCORDO:
Con
la presente intesa le parti intendono dare applicazione all’accordo del
28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la
stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i
principi ai quali ispirare la regolamentazione attuativa e le necessarie
convenzioni con gli enti interessati.
Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.
Commento:
L”accordo
del 28 giugno 2011 autorizza le deroghe, cioè i peggioramenti, dei
contratti nazionali ed è bene ricordare che l”articolo 8 della legge
Sacconi autorizza anche a fare accordi che peggiorano la legge, compreso
lo Statuto dei lavoratori. Questa intesa non mette alcun limite a ciò
che imprese e maggioranze sindacali possono concordare.
Le
convenzioni con gli enti pubblici coinvolti, INPS e CNEL, implicano
soldi pubblici e quindi leggi che ne autorizzino la spesa. Quindi
l”accordo vale solo per i firmatari, ma la legge usa i soldi di tutti
per finanziarlo.
In
sintesi il trucco di fondo è che questo è un accordo che dovrebbe
impegnare solo CGIL CISL UIL e Confindustria , ma si applica a tutti e
vincola tutti. Anche sulle deroghe a leggi e contratti. Questo non è un
accordo sul diritto dei lavoratori a decidere liberamente chi li
rappresenta e cosa deve fare, ma un patto tra CGIL CISL UIL e
Confindustria per dirigere insieme e dall”alto tutto il sistema dei
rapporti di lavoro e impedire ogni dissenso.
TESTO DELL”ACCORDO:
Misurazione della rappresentatività .
- Come definito al punto 1
dell’accordo 28 giugno 2011, la certificazione della rappresentativitÃ
delle organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva
di categoria, assume i dati associativi riferiti alle deleghe relative
ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i
consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in
occasione delle elezioni delle RSU. - Il numero delle deleghe
viene acquisito e certificato dall’INPS, tramite un’apposita sezione
nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di
convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo. L’INPS,
una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni
organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro di competenza, lo trasmetterà al CNEL.
Commento:
Qui
cӏ il comma 22, clausola assurda inventata in un famoso film. Per
essere al tavolo dei contratti devi contare le deleghe certificate
presso l”INPS, ma per avere il diritto a raccogliere le deleghe devi
essere già firmatario di contratti. Quindi i non firmatari di contratti e
di questo accordo sono esclusi in partenza dal tavolo. Tutti i
riferimenti successivi al 5% per essi non valgono, perché non possono
neanche partecipare alla conta.
Domanda.
Cosa succede alla FIOM, che non è firmataria degli ultimi contratti
nazionali e quindi oggi non ha il diritto alle deleghe certificate, ma
attraverso la CGIL è firmataria di questo accordo? Ci vorrà chiaramente
un accordo specifico, che probabilmente FIM UILM e Federmeccanica
esigeranno, con cui la FIOM dichiara di accettare i contratti nazionali
che finora non ha firmato. A meno che non valga il principio del
silenzio assenso, cioè la firma della CGIL vale come firma della FIOM ai
contratti separati e la FIOM tace e acconsente.
È
bene sottolineare che questo sistema di registrazione delle deleghe è
lento e richiede adempimenti burocratici autorizzati dalla legge. Ci
vorrà tempo e nel frattempo chi fa i contratti che scadono? CGIL CISL
UIL firmatarie di questo accordo e eventualmente UGL e sindacati
padronali.
TESTO DELL”ACCORDO:
- Ai fini della misurazione
del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della
Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti
assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle
Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso criterio si
applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la
data in cui verrà effettuata la misurazione. Laddove siano presenti RSA,
ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo
dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola
organizzazione sindacale.
Commento:
L”accordo
legittima la presenza delle RSA, non elette su base proporzionale, ma
divise un terzo per uno tra i tre firmatari e nominate senza voto. Dove
ci sono restano, non cӏ alcun impegno al loro superamento e infatti si
contano gli iscritti e non i voti, in piena applicazione del 28 giugno
2011 che ha rilanciato il ruolo delle RSA.
TESTO DELL”ACCORDO :
I
dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione
delle RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati
Provinciali dei Garanti di cui all’accordo interconfederale 20 dicembre
1993, o analogo organismo , e trasmessi al CNEL. Il CNEL raccoglierà i
dati relativi ai voti per ambito contrattuale e per organizzazione e,
unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall’INPS, ne
effettuerà la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza per
ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni
firmatarie della presente intesa e per ogni contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Commento:
I
voti se possibile vengono raccolti dai comitati provinciali, se non
possibile non si sa da chi…. Chi raccogli i voti poi li manda al CNEL,
dunque i firmatari dell”accordo sono anche quelli che raccolgono i
risultati elettorali…i controllati fanno anche i controllori..
Poi
i firmatari si misurano contratto per contratto, non categoria per
categoria. Siccome i contratti della industria sono decine e decine
avremo una miriade burocratica di rappresentanze, che serviranno a far
pesare ancora di più il ruolo accentratore di CGIL CISL UIL.
TESTO DELL ”ACCORDO:
4. La
certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione
sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa,
utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così
come definita nell’intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sarà determinata
come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalitÃ
degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
RSU (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno
dei due dati.
Commento:
Qui
torna il comma 22. Per firmare i contratti devi andare al tavolo, ma
per andare al tavolo devi già aver firmato questo accordo.
In
ogni caso poi la conta si fa per metà sulle deleghe e metà sugli
iscritti. Questo vuol dire che chi non ha iscritti certificati, e per
averli deve essere firmatario di contratti, deve prendere il doppio dei
voti. In questo caso per accedere al tavolo ci vorrebbe non il 5 ma il
10 %. E viceversa chi ha il 50, ma non ha iscritti certificati, al
tavolo pesa per il 25%. Cosa significa tutto questo?Tante cose, ad
esempio che la FIOM o firma i contratti che finora non ha firmato, per
farsi certificare le deleghe da padroni e INPS, oppure sarà di partenza
in netta minoranza ad ogni tavolo di trattativa.
TESTO DELL”ACCORDO:
- Fermo restando quanto giÃ
sopra definito in materia di RSU, nonché quanto previsto dall’accordo
del 28/6/2011, le parti convengono che:
- viene confermato il
principio stabilito nell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993,
ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni
firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano,
partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n.
300/70; - le organizzazioni sindacali
aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che
comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano
costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA; - In ragione della struttura
attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il
passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito
unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie
il presente accordo. - le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;
- le RSU saranno elette con voto proporzionale;
- il cambiamento di
appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la
decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti
della lista di originaria appartenenza del sostituito.
Commento:
Prima
di tutto si afferma il principio che anche per partecipare alle
elezioni delle RSU bisogna aderire alla intesa e quindi accettare i
vincoli di esigibilità che poi sono definiti. Dove ci sono già le RSU si
continua in generale a rieleggerle, ma dove ci sono le RSA nominate si
può passare alle RSU solo con l ”accordo di tutti e tre i firmatari,
basta un veto, ad esempio della UIL, e non si vota mai. In una fase di
ristrutturazione industriale di esternalizzazione e di chiusura di
aziende è molto probabile che le RSA si diffondano. Se poi si pensa che
nelle aziende Confindustria le RSU sono più diffuse, mentre nei servizi e
nel commercio ci sono soprattutto RSA, con questo accordo CGIL CISL UIL
rinunciano definitivamente ad estendere le RSU in tutti i luoghi di
lavoro.
Infine
cӏ la vergognosa clausola capestro sui delegati eletti. Se cambiano
appartenenza sindacale decadono e vengono sostituiti con i primi dei non
eletti nella lista sindacale di vecchia appartenenza. Se un delegato
diventa scomodo per la sua organizzazione questa lo caccia e lo
sostituisce. Se poi è anche scomodo per il padrone…diventa un semplice
lavoratore senza più le tutele sindacali…
Il
tanto esaltato sistema proporzionale puro, senza il terzo di nominati,
nasconde la realtà opposta: i delegati sono tutti nominati dalle
segreterie e se sgarrano sono fuori. Questo è il PORCELLUM SINDACALE.
TESTO DELL”ACCORDO:
7.
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le
regole dell’accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti
principi, anche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali e,
segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle
Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolaritÃ
della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l’insieme
dei lavoratori dipendenti.
Commento:
È una clausola di rinvio a futuri accordi e di solito queste clausole portano guai.
Pare
di capire che si vorrà togliere alle RSU il diritto di convocare
assemblee retribuite, che sulla base dell”accordo del 93, spetta a loro
per 7 su 10 ore all”anno, inoltre si devono definire i meccanismi di
controllo su chi sta e cosa si fa al tavolo aziendale, e ci si riserva
ancora di decidere sul diritto di voto dei lavoratori. Quindi vale il
più volte richiamato accordo 28 giugno 2011, che non prescrive il voto
dei lavoratori sugli accordi aziendali, ma affida la decisione alla
maggioranza delle RSU.
In
sintesi le rappresentanze aziendali sono semplicemente commissariate
dai sindacati firmatari e la contrattazione aziendale è solo un
sottoprodotto del contratto nazionale, che viene regolato nei commi
seguenti. È parte del sistema della esigibilità e delle deroghe. E i
lavoratori non hanno il diritto al voto.
TESTO DELL”ACCORDO :
Titolarità ed efficacia della contrattazione
- Sono ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell’ambito di
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una
rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media
fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il
dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi). - Nel rispetto della libertà e
autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria
– per ogni singolo CCNL – decideranno le modalità di definizione della
piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con
proprio regolamento.
In tale ambito, e in
coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni
Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di
piattaforme unitarie.
3.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di
piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà , in ogni categoria,
che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da
organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di
rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.
Commento:
I
sindacati di categoria di CGIL CISL UIL decidono le regole per e tra di
loro. Si raccomanda la piattaforma unitaria, ma se non ci si mette
d”accordo vale solo la piattaforma dei sindacati che sono la maggioranza
e la minoranza deve accettarla. Sulla presentazione della piattaforma
non sono previsti consultazione e voto dei lavoratori, decidono tutto le
organizzazioni.È bene sottolineare che CISL e UIL, con questo metodo di
calcolo della rappresentanza, assieme sono maggioranza rispetto alla
CGIL quasi dappertutto. Forse la FIOM è maggioranza, ma solo se
certifica tutte le deleghe, cioè se firma i contratti separati che
sinora ha rifiutato. Quindi nella presentazione delle piattaforme CISL e
UIL hanno il pallino in mano e i lavoratori non giocano.
TESTO DELL”ACCORDO:
4.I
contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle
Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della
rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata
delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice – le cui
modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto –
saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo,
come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le
Parti.
5.Il
rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre
l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle
lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti
alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti
firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena
applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi
così definiti.
Commento:
Qui
cӏ quello che viene considerato il maggiore successo di CGIL e FIOM,
il voto dei lavoratori. In realtà qui non c”è nulla di positivo per i
lavoratori, mentre si definisce ciò che i padroni considerano il loro
grande risultato: l”esigibilità degli accordi.
Il
contratto è valido quando lo sottoscrive la maggioranza dei sindacati
di CGIL CISL UIL e viene confermato dalla maggioranza semplice dei
lavoratori. I lavoratori sono consultati secondo regole diverse tra
categoria e categoria, concordate tra loro tra i sindacati.
La
consultazione certificata di solito non è il referendum, ma il voto in
assemblea registrato su verbale. Basta la maggioranza semplice, quindi
in una categoria di centomila addetti se votano solo diecimila persone
vale la maggioranza tra queste. Il voto certificato ha come problema che
sono i dirigenti sindacali che certificano, nessun criterio di
trasparenza e controllo della correttezza del voto è annunciato, anzi
ancora una volta i controllati sono anche i controllori. Una volta così
approvato, l”accordo è esigibile, cioè vincolante per tutti i firmatari e
si applica anche a chi non è iscritto a CGIL CISL UIL. I firmatari non
possono fare azioni di contrasto, cioè provare in qualche azienda a
migliorare le parti negative di un contratto.
TESTO DELL”ACCORDO:
- I contratti collettivi
nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno
definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a
garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti ele conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa. - Le parti firmatarie della
presente intesa si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e
si impegnano, altresì, affinché le rispettive strutture ad esse
aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e
aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo. - Le parti sono impegnate,
nel rispetto di quanto definito, a monitorare la puntuale attuazione dei
principi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di
eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta
applicazione.
CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL
ROMA 31 MAGGIO. 2013
Commento e conclusioni:
L”accordo si conclude con l”annuncio del sistema di polizia che sarà realizzato per rendere effettiva la esigibilità .
Dirigenti della FIOM della CGIL hanno detto che non ci sono le sanzioni, È FALSO.
I
contratti nazionali di categoria DOVRANNO definire clausole di
raffreddamento, cioè che impediscano lo sciopero e l”azione legale. Se
non fai queste clausole non cӏ il contratto.
Con
queste clausole si definiscono anche le conseguenze, cioè le sanzioni,
cioè le punizioni per chi non rispetta la esigibilità . CGIL CISL UIL
hanno il compito di esercitare il controllo politico e la funzione di
polizia sulle strutture nazionali di categoria, che controlleranno allo
stesso modo le strutture sindacali territoriali, che faranno lo stesso
con i delegati di fabbrica. Mai un sistema autoritario e centralizzato è
stato definito con tanta chiarezza. Una volta si diceva i lavoratori
devono decidere tutto, con questo accordo decidono tutto CGIL CISL UIL
dopo aver tutto concordato con i padroni.
Come
è stato scritto da più parti, se tre anni fa fosse stato in vigore
questo accordo, la FIOM avrebbe dovuto firmare l”accordo FIAT a
Pomigliano. Per questo oggi il SI all”accordo del gruppo dirigente FIOM e
di quello della CGIL è una resa.
Questo
accordo viola la Costituzione in quanto toglie ai lavoratori la libertÃ
di scegliere chi li rappresenta. Prima si accetta di non scioperare e
di obbedire e poi si hanno i diritti sindacali. La maggioranza dei
sindacati firmatari decide sui contratti e la minoranza può solo
piegarsi.
Questo
accordo è fatto per imporre la flessibilità totale, il peggioramento
delle condizioni di lavoro e la obbedienza dei lavoratori a qualsiasi
comando del padrone. Altrimenti perché la Confindustria dovrebbe
mostrarsi così felice di aver ottenuto la esigibilità degli accordi?
Se
i lavoratori vorranno fermare la devastazione delle loro condizioni e
ricominciare ad avere salario, diritti e potere, per prima cosa dovranno
rovesciare questo vergognoso accordo.
Ci
vuole una legge che cancelli questo accordo e che garantisca la
democrazia sindacale come diritto delle lavoratrici e dei lavoratori.
Rete 28 Aprile
La versione in pdf: volantino.pdf115.16 KB
Fonti:
- http://www.contropiano.org/archivio-news/documenti/item/17269-accordo-sulla-rappresentanza-sindacale-prove-di-regime.
- http://www.rete28aprile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3985:762013-volantone-commento-al-protocollo-dintesa-cgil-cisl-uil&catid=26:comunicati-stampa&Itemid=21.
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