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Come funziona il segreto di Stato

Quali sono i problemi da risolvere per la pubblicità dei documenti. Declassificare gli archivi, i fascicoli o i documenti? E gli archivi della Nato? [Aldo Giannuli]

Come funziona il segreto di Stato
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30 Aprile 2014 - 16.29


ATF

di Aldo Giannuli.



Prima parte



Quali sono i problemi da risolvere per la pubblicità dei documenti


Sino a questo punto, la questione della
pubblicità dei documenti custoditi negli archivi “scottanti” è stata
trattata molto superficialmente dai mass media, che hanno alimentato
l’idea che si tratta solo di spostare qualche migliaio di fascicoli,
dagli archivi dei servizi a quelli accessibili al pubblico (Archivio
Centrale di Stato in primo luogo): due firme ed è tutto risolto. 

Gli stessi studiosi, abituati al materiale normalmente presente negli
Archivi di Stato, immaginano che le stesse procedure e soluzioni possano
essere adottate anche in questi casi. 

Le cose non stanno così e
purtroppo la questione è molto più spinosa dal punto di vista tecnico ed
aggrovigliata da quello giuridico.


Sfugge a molti la natura di questi
documenti che hanno insieme carattere politico ed investigativo,
tendenzialmente si sviluppano per connessione reciproca e spesso
permangono nell’archivio corrente anche molti anni dopo l’evento da cui
sono originati. Mi spiego meglio: in un tribunale il fascicolo di un
processo è completato quando la sentenza passa in giudicato ed è
indipendente da ogni altro fascicolo processuale. I mattinali di
Prefettura possono benissimo essere raggruppati cronologicamente e
raccolti per anno, così come i “telegrammi” dalle legazioni
diplomatiche. Ma, i fascicoli dei servizi, tanto personali quanto per
organizzazioni o materia, sono spesso richiamati in corrispondenze che
si protraggono per molti anni e continuano ad essere alimentati
continuamente per moltissimo tempo.

Il fascicolo del caso Moro è un
“permanente” nell’archivio corrente, così come quello sulle Br ed anche
fascicoli finiti nell’archivio di deposito (magari il “personale” di
qualcuno deceduto anche venti anni prima), di tanto in tanto, sono
“richiamati” per consultazioni ed attività di riscontro.

In secondo luogo, saltuariamente capita
che un organo di polizia giudiziaria abbia scambi con polizie di altri
paesi, ma non è frequente. Mentre, nel caso dei servizi, lo scambio
informativo con i “servizi paralleli” degli altri paesi è prassi
costante e quasi quotidiana; per cui questo tipo di carteggi hanno una
dimensione internazionale quantitativamente ragguardevole e questo pone
problemi particolari.

In terzo luogo, la documentazione
ordinaria è coperta dall’usuale riservatezza della Pubblica
Amministrazione, ma, normalmente, non include documenti coperti da
segreto di Stato, ne consegue che l’intero fascicolo ha caratteri
omogenei e può passare dall’archivio di deposito a quello pubblico
(salvo le solite procedure di scarto), mentre il fascicolo di un
servizio di informazione e sicurezza contiene documentazione coperta da
segreto politico-militare con vario grado di riservatezza (a crescere:
riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo). 

Più avanti vedremo
le conseguenze di questo.

Ci limitiamo a queste scarne
considerazioni per far intendere quanto siano particolari questo tipo di
documenti e quanto sia malagevole applicare la normativa ordinaria.
Soprattutto, questa è una materia nella quale ad intervenire
saltuariamente ed in modo disorganico si fanno più danni che altro: è
necessario prima di tutto acquisire una visione di insieme del problema e
delineare un intervento organico.


1. Il quadro normativo.

E’ evidente che la questione più
delicata (ma non l’unica, come vedremo) è quella degli archivi dei
servizi di sicurezza (attuali Aisi, Aise, Dis) e dei corpi di polizia
che hanno costante corrispondenza con essi (attuali Sca-Sco del Min.
Interno, Comando generale della Guardia di finanza, e –problema nel
problema- comando generale dell’arma dei Carabinieri). Ed il primo
problema, preliminare a tutti gli altri, è mettere ordine nella
normativa in materia che è vasta, ridondante e contraddittoria.

Sinteticamente, per quel che riguarda i
servizi di intelligence le principali norme da considerare, oltre che
gli articoli 262 e 263 Cp, sono:

– Regio decreto 11 luglio 1941 n 1161 “Norme relative al segreto militare”
– la “circolare Miceli” novembre 1973
– la l. 24 ottobre 1977, n. 801, prima riforma organica dei servizi segreti
– direttiva del Pcm 30 luglio 1985  “tutela del Segreto di Stato
– il Dpcm 10 marzo 1999 n 294
– la l. 31 luglio 2005 n 155 per il contrasto del terrorismo
– la l. 3 agosto 2007 n. 124, seconda riforma dei servizi segreti
– il Dpcm 8 aprile 2008 n. 90 (norme sul “segreto di Stato e diritto di accesso”)

Si tenga presente che le normative
succedutesi nel tempo non hanno abrogato le precedenti che, pertanto,
sono tutt’ora operanti (compreso il Regio Decreto 1941). Anche la
riforma del 1977 è in parte sostituita in parte riassorbita nella
successiva del 2007. E qui si segnala l’opportunità del riordino in un
testo unico che elimini le attuali incoerenze e faccia chiuarezza.

Ai fini della nostra materia, è di rilievo anche la l.7 agosto 1990 n 241 relativa alla trasparenza del processo amministrativo.

Di particolare rilievo, ai fini della
pubblicità dei documenti sono il Dcpm 94/1999 (governo D’Alema su
ispirazione del sen. Francesco Cossiga), e alcune norme della l.
124/2007. Cominciamo da primo che, nell’art. 4, stabilisce la
segretazione per 50 anni dei documenti dei servizi di informazione e
sicurezza  indicati nei par. a e b del precedente art. 2. Si badi che la
norma non fa riferimento specifico a documentazione classificata ma
genericamente  a “documenti dei quali la Segreteria generale del Cesis,
il Sismi ed il Sisde siano comunque in possesso in relazione
all’attività informativa e di sicurezza svolta in ambito nazionale ed
internazionale, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la
difesa nazionale o le relazioni internazionali”. Quindi la semplice
declassifica dei documenti, per decisione dell’autorità politica o per
decadenza automatica della categoria di riservatezza, non comporta
affatto la loro automatica consultabilità. Se il Dcpm in questione non
viene abrogato o quantomeno modificato opportunamente, il trasferimento
di documenti dei servizi presso Archivi pubblici è illegale.


2. La legge 2007 e la questione dei regolamenti.

C’è poi la questione dell’armonizzazione
con la l. 124/2007 che ha complicato il problema più di quanto non lo
abbia risolto. Quando la legge venne promulgata, molti sottolinearono la
novità dell’introduzione della temporaneità del segreto per la durata
di 15 anni (peraltro, prorogabili per altri 15) e del contestuale
passaggio alla classifica inferiore (da segretissimo a segreto, da
segreto a riservatissimo e da riservatissimo a riservato) ogni 5 anni. 

Ma le cose sono molto più complesse.

Sino alla riforma del 2007, la
classifica di riservatezza (fissata dalla circolare Miceli del 1973)
coincideva con l’espressione del segreto di Stato ed era apposta
dall’ente originatore. L’opposizione del segreto di Stato da parte del
PdC è sorta solo successivamente e come prassi sfornita di un quadro
normativo di riferimento, in opposizione a richieste della Magistratura
(caso Giannettini, Fiat ecc.). 

Si badi che all’epoca dei primi casi la
linea di demarcazione fra attività di intelligence e attività di polizia
non era affatto demarcata nettamente, e la qualifica di Alta autorità
per la sicurezza nazionale non era attribuita al PdC ma al capo del
Servizio militare, che era l’unico a concedere il Nos (facoltà poi
estesa anche al direttore dello Uaarr).

Il quadro normativo che attribuiva la
qualifica di Alta autorità al PdC, regolamentando di conseguenza
l’eventuale opposizione del segreto alle richieste della Magistratura
venne solo con la l. 801/1977 (ora art 1 della riforma del 2007). Dunque
la prassi ha anticipato la normativa che, peraltro, non introduceva
affatto una distinzione fra classifica di riservatezza (apposta
dall’ente originatore) e opposizione del segreto di stato (decisa dal
Pdc) che era solo una conferma rafforzativa della prima.

La normativa del 2007, invece, introduce
questa distinzione, stabilendo, che il Pdc ha il potere di “apporre” il
segreto di Stato e confermare l’eventuale opposizione alla Magistratura
(Art. 1; poi art. 39 c. 4-5-6). Dunque, il Pdc, può decidere
autonomamente di apporre il segreto che si aggiunge a copertura della
classifica di riservatezza decisa dall’ente originatore. 

Il guaio
peggiore è che l’apposizione del segreto di Stato da parte del Pcm non
coincide temporalmente con la classifica di riservatezza decisa
dall’ente originatore e può sopraggiungere in qualsiasi momento (ad
esempio, per poter essere opposto ad una richiesta della magistratura).
Considerato che la durata del segreto di stato è di 15 anni (prorogabili
per altri 15), ne consegue che, un documento segretissimo del 1999,
dovrebbe essere consultabile in questo 2014 (sempre che non si disponga
il prolungamento per altri 15 anni), ma se il Pcm decide di apporre il
segreto di Stato, prima che decada la classifica di riservatezza, il
documento resta segreto per altri 15 anni ulteriormente prorogabili per
altri 15. Il che può significare 15 anni di classifica di riservatezza
usuale + 15 di proroga della riservatezza, + 15 di segretazione di stato
ordinaria + 15 di eventuale proroga. Totale 60 anni: se ne parla nel
2059. Anche se il Pcm può decidere (come ha fatto Renzi) la cessazione
del vincolo anche prima della scadenza (art. 39 c. 9).

Questa distinzione, fra segreto di stato
e classifica di riservatezza, ha l’effetto di raddoppiare i segni del
segreto, disgiungendone la durata temporale. Peraltro il testo presenta
anche punti di interpretazione controversa.

Infatti, per quel che riguarda la
documentazione precedente alla legge, l’allora Sismi sostenne che il
termine trentennale partisse dalla data di pubblicazione della legge.
Quindi, ad esempio, per un segretissimo del 1964, se ne dovrebbe parlare
nel 2022, sempre che non si proroghi per altri 15 anni.

Per di più, mentre la legge è
relativamente chiara per quanto riguarda il diritto di accesso degli
“aventi causa” (fra i quali non sono considerati né giornalisti né
studiosi), lascia insoluto il punto del trasferimento della
documentazione declassificata agli archivi pubblici. Sul punto non c’è
alcuna automaticità e neppure si precisa a quale archivio debba essere
rimessa la documentazione. Ad esempio, nel caso del servizio segreto
militare, il destinatario dovrebbe essere l’Acs, quello dell’Ufficio
storico dello Stato maggiore esercito o l’Aise dovrebbe dotarsi di un
suo archivio come ha fatto la Pdc?

Tutti questi nodi avrebbero dovuto
trovare il loro scioglimento in alcuni degli otto regolamenti attuativi
previsti dalla stessa legge. In effetti, un primo regolamento venne con
il Dpcm 8 aprile 2008 deciso dal governo Prodi e, il 25 giugno dello
stesso anno, il Presidente del Copasir Francesco Rutelli annunciò che
stavano per arrivare al suo comitato altri 5 regolamenti già approntati
dalla Pcm, mentre si prevedeva anche una modifica del primo, la cui
applicazione aveva presentato degli “aspetti aperti”. Dopo, con la
formazione del IV governo Berlusconi la cosa è andata perdendosi di
vista e non è chiaro quale sia lo stato dell’arte. Non sarebbe male se
sul punto giungesse un chiarimento da parte della Presidenza del
Consiglio.



Seconda parte

Declassificare gli archivi, i fascicoli o i documenti? E gli archivi della Nato?



3. Declassificare gli archivi, i fascicoli o i singoli documenti?

Un primo ordine di problemi è come procedere relativamente all’unità archivistica da prendere in considerazione.
La soluzione più accettabile è quella di trasferire all’Acs –o altro
archivio, come quello dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
Esercito- l’intero contenuto di un archivio, per evitare scorporazioni
sempre dannose, non fosse altro per il mutare nel tempo delle categorie
di classificazione dei fascicoli che si perderebbe con trasferimenti a
pezzi. In questo modo agì il Governo D’Alema nel 1999, trasferendo
all’Us-Sme gli archivi delle “disciolte strutture” che, in sostanza,
erano gli archivi delle tre sezioni del Sim durante la guerra che venne
trasferito in blocco all’Usme.

E’ la soluzione migliore che potrebbe essere scelta al Ministero
dell’Interno per l’ Ufficio Vigilanza Stranieri, l’Ufficio Affari
Generali e Riservati, poi solo Riservati, il Sigsi e l’Ucigos, mentre
per il servizio militare per il Sifar ed il Sid. Il problema che
potrebbe porsi è se alcuni di questi fascicoli siano stati alimentati
successivamente dalle strutture posteriori, ma, si potrebbe separare i
fascicoli per ente originatore.

Un problema nel problema è quello dei fascicoli “permanenti” (ad es
Piazza Fontana, Brescia, caso Moro, Brigate Rosse ecc.) che sono ancora
nell’archivio corrente.

Una seconda scelta potrebbe essere quella di declassificare e versare
fascicolo per fascicolo: si perde l’unità dell’archivio, ma soprattutto
nasce l’enorme problema di quando avvenga la “compiuta giacenza”.

La terza soluzione, è declassificare ed inviare all’Acs documento per
documento, in ordine cronologico a blocchi annuali, man mano che
cessino le classifiche di riservatezza. Cioè spacchettando i fascicoli,
cosa che farebbe inorridire qualsiasi archivista o storico, perché il
contesto diverrebbe incomprensibile.


4. Compiuta giacenza: 15, 20, 30 anni. Ma da quando?

Un secondo e connesso ordine di problemi è, appunto, quello di
fissare la compiuta giacenza. Sento spesso parlare con grande leggerezza
di termini di tempo precisi: 15 anni, 30 anni, 50 anni… Si va bene, ma a
partire da quando? Nel caso dei tribunali penali la norma è semplice: a
70 anni dalla sentenza definitiva, salvo anticipazioni autorizzate dal
Presidente della Corte d’Appello di competenza. Nel caso delle
amministrazioni ordinarie (Prefetture, Ministeri, enti locali ecc.) il
comportamento usuale è che un fascicolo vada in archivio di deposito
dopo che è restato “inattivo” per 5 anni, poi dopo una durata variabile a
seconda dell’Ente (in generale 30-40 anni dall’invio in deposito) viene
mandato all’Archivio di Stato. Ma nel caso dei servizi la cosa è molto
meno semplice, proprio per le caratteristiche di questo tipo di archivi
che abbiamo accennato all’inizio. Ovviamente, il termine a quo non può
essere quello del fatto: ad es. il caso Moro è del marzo 1978, ma il
fascicolo è ancora attivo, perché ancora oggi spuntano nuovi testi sulle
cui rivelazioni si indaga. E, quindi, anche se sono passati 36 anni dal
fatto, non potremo mandare il fascicolo all’Acs.

La prassi consuetudinaria (giacenza più o meno prefissata
nell’archivio di deposito) non è applicabile al nostro caso, perché,
come si è detto, i fascicoli contengono documenti con diversa classifica
di riservatezza (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo) che
decadono progressivamente ogni 5 anni al livello sottostante, ma questo
significa che, se il fascicolo è pronto, ma c’è un documento successivo
con qualifica di “segreto”, occorre attendere la graduale decadenza di
questo ultimo, che può comportare anche altri 10 anni di giacenza,
durante i quali il fascicolo, nella sua interezza, resta fermo anche al
di là del termine previsto. Quanto ai segretissimi, va detto che sembra
che molte amministrazioni abbiano l’uso di custodirli in fascicoli
separati che rappresentano un altro problema a sé. Personalmente posso
dire che in 10 anni di esame sistematico degli archivi più diversi
(Interno, Sismi, Sisde, Cogeguarfi, Esteri, Pdc ecce cc.) di
segretissimo me ne è capitato solo uno, probabilmente finito per sbaglio
nel fascicolo ordinario che stavo vedendo. Mentre mai mi fu mostrato
qualche fascicolo di segretissimi che si favoleggiava essere presso le
inaccessibili segreterie di sicurezza coperte da segreto Nato. Forse. O
forse no. Fate voi.

Inoltre, i fascicoli dei servizi di sicurezza possono essere sempre
richiamati dal deposito ove il caso si “riaccenda” ed, in quella
circostanza il computo del tempo per rimandarlo in deposito ricomincia
da zero. E’ raro ma capita.

Quindi, se vogliamo tenere unito il fascicolo, non resta che
aspettare che il suo intero contenuto sia declassificato, il che può
variare anche di molto. Oppure, possiamo mandare all’Acs la parte già
declassificata e poi, man mano che il resto dei documenti perda la
qualifica di riservatezza, mandare le successive integrazioni. Ma con
l’effetto di sovraccaricare di lavoro gli archivisti (ed all’Acs sono
già al limite del collasso) e di disorientare lo storico che non
saprebbe mai se, da un momento all’altro, possa giungere un
declassificato che smentisce i documenti precedentemente esaminati.
Faccio un esempio: alla scadenza del 2015 viene consegnato un documento,
poniamo sul caso Moro, nel quale emerge una particolare pista
investigativa o, comunque, ci sia una notizia sconosciuta e di notevole
valore. Ma gli accertamenti successivi (magari posteriori di qualche
anno) appurano trattarsi di notizia falsa ed il documento che lo attesta
viene consegnato all’Archivio due o tre anni dopo il precedente. Se lo
storico (o il giornalista) prendesse in considerazione quella notizia si
esporrebbe sicuramente al rischio di una pessima figura professionale,
ma anche a quello di una querela o, quantomeno di una vertenza civile
per “danno all’immagine”. Ed allora, per essere sicuri di non incorrere
in una valutazione frettolosa, quanto tempo occorrerebbe aspettare?
Anche perché il visitatore dell’archivio non sa se e quando finirà la
trasmissione dei documenti. Dovrebbe aspettare la conclusione del
fascicolo, sempre che gli venga comunicato che esso è ormai completo.

Nel frattempo quel materiale sarebbe semplicemente inutilizzabile. A
quel punto, tanto vale, aspettare la compiuta giacenza e mandare
l’intero fascicolo una volta che tutti i documenti siano pronti per
l’invio, senza stare a spacchettare i fascicoli che è una barbarie
inaudita.

Il problema è poi ulteriormente aggravato dalla doppia classifica di
segretazione, introdotto dalla riforma del 2007, di cui abbiamo detto.
Per cui, in caso di apposizione successiva (anche molto successiva) del
segreto di stato, occorre riprendere il conto della giacenza dalla data
in cui è apposto il segreto. E l’intero fascicolo resta bloccato.


5. La commissione di sorveglianza e di scarto.

Altro problema che rende ardua la trasmissione dei fascicoli ad un
archivio pubblico è la selezione cui deve essere sottoposto. Questo è
previsto anche per le amministrazioni ordinarie, presso le quali,
appunto, vengono formate commissioni di sorveglianza e di scarto
composte da funzionari dell’ente e da operatori dell’archivio di Stato.

Qui, al solito, le cose sono più complicate: trattandosi di
documentazione classificata che richiede il Nos, appare difficile che
gli archivisti dell’Acs (che, per quanto ci è noto, non hanno il Nos)
possano partecipare alla commissione di scarto. Questo, ovviamente,
determinerebbe la situazione inopportuna di una commissione tutta
composta da membri “interni” all’amministrazione interessata. In realtà,
si come per il personale civile che legato da contratti di appalto e
fornitura, si potrebbe concedere il Nos agli archivisti dell’Acs
chiamati a far parte della commissione. Ma il Nos è concesso Ufficio
centrale per la segretezza dipendente dal Dis acquisito il parere dei
direttori di Aisi ed Aise (art. 9 c. C) che, in questo modo, potrebbero
cercare di bloccare (o eventualmente revocare) qualsiasi persona
sgradita. Questo metterebbe gli archivisti in una condizione di
sudditanza psicologica nei confronti del servizio interessato.

Per evitare questa situazione, sarebbe opportuno svolgere il lavoro
sotto la sorveglianza del Copasir che, con provvedimento legislativo ad
hoc, potrebbe designare gli archivisti dotandoli di Nos allo stesso atto
della nomina e senza parere dei servizi.

Altro punto da chiarire, in proposito, è la definizione  a priori dei
criteri per lo scarto, per evitare eccessi “ripulitorii” . Alcuni
criteri sembra oggettivi e poco o per nulla aggirabili:

a. materiale classificato proveniente da servizi stranieri del quale
non si ottenga la declassifica (per lo meno sino a quando non si
pervenga ad una intesa internazionale che semplifichi il tutto,
dichiarando la decadenza automatica dopo un congruo numero di anni)

b. materiale derivato o riguardante organi costituzionalmente
protetti (Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale) a meno che
l’organo interessato non conceda l’autorizzazione

c. documenti che riguardino dati sensibili (di ordine sanitario,
sessuale, situazioni personali o familiari ecc.) di singole persone
protette dalla normativa sulla privacy.

Ma qui la casistica potrebbe diventare molto complessa per il rischio
di coinvolgere eredi e discendenti delle persone di cui si parla nei
documenti (ad esempio: se un documento informa che il tale è figlio
naturale del tal altro e questo non sia precedentemente noto, il
discendente potrebbe ritenere lesa la sua privacy. Ancora peggio nel
caso di notizie che possano incidere sull’immagine di imprese
commerciali, finanziarie o industriali (il problema riguarda in
particolare la Guardia di Finanza).

Altro caso delicato è quello di documentazione che, anche a distanza
di anni, possa dar luogo ad un contenzioso giudiziario che, per di più,
potrebbe coinvolgere anche lo Stato (un cui organo potrebbe essere stato
a conoscenza di una condotta delittuosa, ad esempio di natura
commerciale, ed aver lasciato che essa si consumasse: l’aspetto penale
sarebbe estinto per prescrizione, ma questo non esaurirebbe gli affetti
civili).

Delicatissimo sarebbe il caso di operazioni all’estero condotte da
aziende di Stato di concerto con i servizi segreti del paese: che fare
se dalla documentazione emergesse una qualche pratica corruttiva (del
tipo Eni-Petromin, per intenderci) compiuta con l’assistenza di un
servizio di informazione e sicurezza? E’ probabile che questa materia
richieda una sistemazione legislativa ad hoc (magari con tempi di
desegretazione più lunghi o con l’apposizione di clausole restrittive su
parti del documento come, ad esempio, i nomi di persona, così come
accade negli Usa), per gli effetti che potrebbe determinare ancora nel
presente.

Tutta materia da definire, per quanto possibile, prima dell’inizio
dello spoglio, per evitare querelle infinite che bloccherebbero i
lavori.


6. La questione del segreto Nato.

C’è poi da considerare la spinosa questione del segreto Nato. Il
problema maggiore è che tutto questo ha riflessi anche interni per la
presenza delle “segreterie di sicurezza” normalmente protette dal
“segreto Nato” che, ovviamente, è sottratto alla legislazione nazionale.

Ci sono casi (pensiamo al caso Moro ed ancor più al caso Dozier, ma
anche ai problema della Grecia dei colonnelli o allo scambio
armi-petrolio con la Libia nel 1972) nei quali è presumibile che il
carteggio fra servizi italiani-americati e Nato sia stato fittissimo.
Ovviamente non è cosa che possa essere regolata dalle istituzioni
italiane ed occorre la questione nelle sedi Nato: se si può benissimo
accettare che in materie così delicate possa esserci un tempo di
decantazione più lungo che in altri casi, è invece inaccettabile l’idea
dell’eternità del segreto (ed oggi non è lontanamente prevista alcuna
data di scadenza per questi carteggi).

Questo è un problema da affrontare e sciogliere perché l’attuale
situazione invaliderebbe in buona parte lo sforzo per introdurre una
maggiore trasparenza nell’amministrazione. D’altro canto è un problema
che, prima o poi, si porrà e non solo in Italia: lo storico del futuro
che vorrà fare una storia della Nato (cosa si immagina di qualche
interesse per capire la storia mondiale dal 1950 in poi), stanti così le
cose, ha a disposizione solo i comunicati ufficiali, la stampa e le
memorie dei segretari generali. Un po’ pochino direi.

E questo ci porta al problema degli organi internazionali (Bce, Ue,
Fmi, Banca Mondiale, Wto, ecc. ecc. e persino Onu) nessuno dei quali
prevede pubblicità dei suoi atti. E’ immaginabile una storia della
nostra età ignorando questi enti o scrivendone senza accesso alle
rispettive fonti d’archivio? Non sarebbe il caso di promuovere
un’iniziativa degli storici a livello internazionale o, quantomeno,
europeo?


7. Gli “altri” archivi.

Ma anche in Italia il problema non si limita agli archivi dei servizi
segreti. In primo luogo gli organi di polizia (sia Ps che Carabinieri
che GdF) che non versano agli archivi di Stato, posso attestare che,
almeno per Ps e Gdf si tratta di archivi di straordinaria importanza
(soprattutto la Finanza per  la storia di impresa e dell’economia
italiana è irrinunciabile).

Poi c’è un’altra istituzione di prima grandezza come la Banca
d’Italia. E, parlando di banche si arriva anche alle tre banche Iri sino
ai primi anni novanta: non sarebbe il caso di accedere anche a questi
archivi che, in fondo, sono stati emanazione pubblica?

Gli archivi della Ppss sono andati in gran parte dispersi
(soprattutto quello dell’Iri, per quel che se ne sa), ma l’Eni esiste
ancora e Finmeccanica ha ereditato diverse aziende Efim e, si immagina, i
relativi archivi. Se ne può parlare?

Poi ci sono gli organi costituzionalmente protetti (Presidenza della
Repubblica, Corte Costituzionale, Presidenza delle Camere) che in parte
si sono dati archivi pubblici, ma con una documentazione assai modesta e
di non rilevantissimo interesse storico (atti pubblici, comunicati
ufficiali, protocollo ecc). Beninteso: non è detto che sia rimasto
molto, stante l’uso dei politici di ogni ordine e grado di portare via
con sé le carte della segreteria particolare (o segreteria politica) e,
con queste, anche un bel pezzo del resto (come si ebbe modo di costatare
nell’archivio di Aldo Moro, dopo il suo rapimento). In particolare al
Quirinale è probabile che molta parte sia scomparsa così, ma pur sempre
dovrebbe essere rimasta altra documentazione interessante, magari poca,
ma comunque da non buttar via.


8. Chi paga? E se digitalizzassimo i documenti?

Tutto questo, peraltro, comporta un lavoro considerevolissimo, con un
costo per il quale si renderebbe necessaria una legge di copertura. E,
in questo quadro, converrebbe anche valutare l’ipotesi di avviare un
lavoro di scansione del materiale informativo in formato digitale.
Questo, ovviamente, comporterebbe una spesa in più, anche non lieve, ma
che, in prospettiva, potrebbe rivelarsi fonte di considerevole
risparmio. Infatti, si consideri in primo luogo la situazione degli
spazi dei vari archivi di Stato (a cominciare dal centrale) che sono già
oggi al collasso e che non si capisce come potrebbero assorbire di
colpo un’ ingente e sempre maggiore massa cartacea aggiuntiva al flusso
ordinario. Occorrerebbe procedere all’allestimento di nuove sedi,
scaffalature ecc. mentre, l’informatizzazione consentirebbe di
inscatolare e custodire buona parte della documentazione cartacea in
depositi di deposito meno costosi da realizzare. Inoltre, c’è un
problema specifico di cui si parla sempre troppo poco: i documenti
prodotti dal dopoguerra in poi, hanno supporti molto più deperibili del
passato e, per di più, si usano inchiostri molto più aggressivi.
Visitando gli archivi dei servizi e dei corpi di polizia, ho
personalmente constatato come una parte significativa di documenti (in
particolare telex, fotocopie su carta chimica ecc.) è già attualmente
illeggibile o in via di disgregazione (ricordo un registro, peraltro, di
epoca fascista, che letteralmente si polverizzò non appena l’addetto lo
prese in mano). Per cui la digitalizzazione sarebbe una misura di
salvataggio, senza della quale perderemmo automaticamente una massa di
documenti crescente nel tempo. E questo senza calcolare il vantaggio per
la consultazione e la riproduzione dei documenti stessi (si pensi
all’economicità di una riproduzione digitale rispetto alla normale
fotocopia). Dunque, una spesa oggi aggiuntiva, ma destinata a rientrare
abbondantemente nel tempo, sino a diventare una fonte di economia.



Fonti:


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