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Per levare dal cuore la calunnia...

Elogio della democrazia. Contro tutti gli equivoci. [Giuseppe Panissidi]

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29 Novembre 2014 - 22.46


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di Giuseppe Panissidi

Meglio tardi che mai. Con colpevole ritardo, forze politiche cieche solo ora, preoccupate, sembrano scoprire, in tutta la sua gravosa serietà, il problema che, in margine alle ultime elezioni europee, da queste colonne avevamo tempestivamente segnalato, nell’articolo “[url”L’Italia, l’Europa e gli… ex voto”]http://temi.repubblica.it/micromega-online/l%E2%80%99italia-l%E2%80%99europa-e-gli%E2%80%A6-ex-voto/[/url]”. E fanno… voti. L’astensionismo configura una vera e propria emergenza democratica e impone una riflessione nuova e responsabile. Il rottamatore, ora, sembra meno sereno e, dissimulando, si schermisce. Finalmente.

E però, all’interno di tale congiuntura, in virtù di una peculiare combinazione di circostanze sembra possibile individuare, in modo cartesianamente chiaro e distinto, vari profili finora pressoché negletti, ancorché non casualmente, dal sistema politico-mediale. Vale la pena di soffermarsi concisamente intorno a uno dei profili di più vivo, attuale interesse, cui si potrebbe annettere il seguente e pertinente titolo generale: “Democrazia, ovvero: dei discorsi al popolo”. Leggi: “Democrazia, amata sfera pubblica e sacro spazio dell’opinione e della decisione, perché sei cosi malconcia?”. Saggi di “Paideia”.

Or sono alcuni giorni, un noto giornalista, Massimo Gramellini, ha rivolto un appello televisivo assai commovente al presidente della Suprema Corte di Cassazione. Sollecitava una maggiore, doverosa attenzione verso le vittime innocenti del disastro ambientale provocato da Eternit. Come non condividere quell’afflato di sensibilità morale e civile? Come non consentire con l’umana esigenza di ‘giustizia giusta’?

E tuttavia, non può sfuggire la singolarità dell’errore di indirizzo, dal momento che l’appello avrebbe dovuto essere rivolto al Presidente della Repubblica, garante dell’unità e della continuità dello Stato e, per il suo tramite, alle assemblee parlamentari. Non alla giurisdizione penale.

Perché la Corte Suprema non è un soggetto politico. L’invocata riconfigurazione delle fattispecie legali, infatti, disastro ambientale incluso, entro gli ordinamenti dello Stato democratico-costituzionale di diritto, non appartiene alla competenza della giurisdizione, ma bensì a quella del legislatore penale, il Parlamento, sede della sovranità popolare, attraverso la quale si esprime la volontà dello Stato.

Del pari, l’istituto della prescrizione, previsto dal sistema della legge penale sostanziale, e già stravolto dal ‘garantismo dell’impunità’, risulta anch’esso di esclusiva competenza del legislatore.
Il solo al quale, dunque, è giocoforza presentare il redde rationem, senza inopportune (e sospette) confusioni e deviazioni. Resta, naturalmente, salva l’esilarante eventualità di immaginare che i giudici, se di merito o di legittimità non rileva, in sede di motivazione dei provvedimenti, obbligatoria a pena di nullità, possano attestare consapevolmente il falso. Vuoi, alterando – legiferando? – i termini di prescrizione fissati dal codice, vuoi elaborando falsi calcoli aritmetici – del tipo: 2+2=5 – allo scopo di negare l’applicazione della prescrizione dovuta per legge. Salva, insomma, l’eventualità di chiedere al giudice penale di abdicare e tradire la funzione che lo Stato democratico gli assegna.

Ad esempio, mediante manovre oggettivamente eversive dell’ordinamento giuridico e, vedi caso, l’estensione del principio di ”equità”, “giustizia del caso singolo”, in ambito penalistico, in flagrante contrasto con la volontà del legislatore che l’ha riservato unicamente al processo civile, a mente dell’art. 113 cpc. Peraltro, anche nel procedimento civile il principio di “valutazione equitativa” è tassativamente limitato a determinati casi e, comunque, non autorizza la falsità ideologica.

Il dolore verso le vittime, in altri termini, e non senza un particolare riguardo alla vicenda dell’amianto, non deve mai indurre allo strabismo e a connesse, perniciose confusioni delle carte in tavola. Una china estremamente pericolosa. Quel dolore, viceversa, può divenire una formidabile occasione per focalizzare un’attenzione, opportunamente tesa e inquieta, intorno alle drammatiche inadeguatezze – per usare una parola gentile – del ceto (anti)politico. Solo in tal modo, peraltro, sarà possibile plausibilmente estendere il redde rationem alla magistratura, tutt’altro che immune da devianze, nel sovrano interesse delle libertà, dei diritti e dei principi dello Stato democratico.

In tutti gli ordinamenti giuridici democratici, innervanti lo Stato costituzionale di diritto, sulla base del principio della separazione dei poteri la funzione giurisdizionale viene esplicata da “giudici indipendenti”. Nel modello di Montesquieu, “i tre poteri dovrebbero rimanere in stato di riposo o di inazione. Ma siccome, per il necessario movimento delle cose, sono costretti ad andare avanti, saranno costretti ad andare avanti di concerto”. Quanto al potere giudiziario, deve essere sottoposto “solo alla legge”, di cui deve riprodurre alla lettera i contenuti, poiché “deve essere la bocca della legge, la bouche de la loi“. La tradizione culturale occidentale, sul versante politico-giuridico, parla un linguaggio cristallino e definisce barriere e crinali insuperabili.

Sappiamo che non sono mancati intrepidi assertori dell’”unità dei poteri statali” con rigida declinazione totalitaria, sia con matrice nazifascista, sia comunista, e con i risultati che si sono ampiamente sperimentati sul terreno concreto della storia. Si consideri, tuttavia, in proposito, che uno dei più fermi oppositori della tradizionale distinzione delle tre funzioni statali, Hans Kelsen, significativamente afferma che l’unica “distinzione giustificata”, sul piano logico-giuridico, è quella tra “creazione e applicazione della legge”.

Tanto vero che il sindacato del giudice si estende finanche all’operato del potere legislativo, sotto forma di controllo della legittimità costituzionale delle leggi. Inoltre, in virtù del “principio di legalità”, i giudici, al pari del potere esecutivo, possono esercitare esclusivamente la pubblica “potestas” ad essi conferita da norme generali e astratte, emanate dal potere legislativo. L’esercizio di siffatti poteri autoritativi si snoda attraverso un particolare procedimento, che prende il nome di processo e deve – dovrebbe – osservare la più scrupolosa conformità alla norma. Altrimenti, come accade, si pone fuori dalla legge, caposaldo, appunto, dello Stato di diritto.

Quod demonstrandum. “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, recita l’art. 101.2 della nostra Costituzione. Alla luce dell’esperienza vissuta e patita durante il ventennio del fascismo, il principio costituzionale intende garantire l’autonomia e l’indipendenza del giudice – art.104 Cost. – la sua imparzialità e terzietà, la sua libertà dalle pressioni degli altri organi di potere, anche costituzionali, e la sua soggezione unicamente nei confronti della legge.

E tuttavia, in filigrana, il principio fissa anche un limite proibitivo, poiché stabilisce che i giudici non possono oltrepassare la legge e soltanto in essa debbono reperire i criteri di valutazione necessari alla delibazione dei casi singoli e concreti. Questa la ragione essenziale del loro obbligo – ex art. 111 Cost. – di motivare, vale a dire argomentare, le ragioni sottese alle pronunce, al fine di consentire il controllo democratico da parte dei diretti destinatari e, altresì, del popolo nel cui nome amministrano la giustizia. “Noi, il popolo”, recita – e avverte – il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti d’America.

Ne discende, in modo incontrovertibile, che i provvedimenti giurisdizionali debbono ancorare sul dettato legislativo, che il giudice è chiamato a interpretare e applicare, non a falsificare e trasgredire. Sicché, “soltanto” è un piccolo grande avverbio che rimanda all’idea profonda dell’indipendenza del giudice. Esterna: l’indipendenza da interferenze estranee alla legge, poiché egli è e dev’essere libero di decidere il caso concreto in completa autonomia di giudizio, secondo scienza e coscienza, come usa dire. Interna: l’assenza di vincoli e condizionamenti derivanti dalle precedenti decisioni della giurisprudenza – nel nostro sistema di civil law – ovvero da altri uffici, soggetti e gerarchie. Vade retro.

Sia consentita una rapida digressione. Dante Alighieri riformulerà un antico dilemma: “Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”. Vale a dire: chi e come le applica?

Nella temperie aurorale del nostro essere storico, rispetto della legge per il Socrate platonico non significa – contrariamente agli asserti della vulgata – passiva acquiescenza alla norma. Anzi, nella sua lucida e dolente consapevolezza, quella tragica vicenda, mentre genera lo sfondo paradigmatico dell’ingiustizia, indica la via da seguire. Dimostra, cioè, che è nostro dovere impegnarci per modificare le leggi, costruendo il necessario consenso intorno a seri e condivisi progetti di riforma.

E se è vero che Socrate muore incolpevole – “vorreste che morissi colpevole?” – non è meno vero che ci lascia un ulteriore, profondo rammarico. “Perché – è il rimprovero delle Leggi – non hai cercato di persuaderci se non facciamo bene qualcosa”. Non disponendo gli uomini di criteri assoluti o religiosi di Giustizia-Verità, la sola possibilità di distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è risiede nella conversazione morale e politica interumana. Anche con il popolo astenuto, ma che si è chiaramente espresso ed ha votato. Nell’assenza.

Secondo Socrate, pertanto, l’unico modo di evitare la condanna era “convincere gli ateniesi attraverso il dialogo, per levare dal cuore la calunnia che vi ha messo radici così fitte e profonde”. Il dialogo con la polis, la virtù degli incontri, non il solipsismo speculativo senza comunità. Magari su un alto colle. La legge è per l’uomo, “nell’interesse della comunità”, nelle parole conclusive di Rudolf von Jhering, e non viceversa. Questo è incomparabilmente più vero oggi, nel contesto dei moderni ordinamenti giuridici democratici, ispirati a una concezione laica della legge e presidiati da un complesso sistema di garanzie, almeno virtuali, ignoto alla Costituzione dell’originaria democrazia ateniese.

Socrate lamenta, in sua difesa, di “non avere avuto il tempo” per adoperarsi a correggere le leggi di Atene. Noi non abbiamo alternative, dobbiamo trovarlo, il tempo.

Memento erga omnes.

(25 novembre 2014)

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