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Repressione "fully digital"

'«Regolamento Agcom, un sistema antico per una moderna inquisizione». Intervento dell''avvocato Fulvio Sarzana. [Key4biz]'

Repressione "fully digital"
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4 Aprile 2014 - 15.07


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di Fulvio Sarzana*

Il 31 marzo è entrato in vigore il Regolamento Agcom sul diritto d”autore. Va dato atto all”Agcom (e alla Fondazione Ugo Bordoni) di aver provato a rendere operativo dal punto di vista informatico un sistema molto contorto: (e complicato, ma non per colpa dell”Autorità) quello del Regolamento sul diritto d”autore.

Il rischio tuttavia è quello di regolamentare con regole analogiche e con finalità non condivisibili, quello che nasce e si sviluppa in ambito digitale (anche se il sistema messo a punto dall”Autorità ha un facciata “fully digital”). Non basta, infatti, adottare una procedura digitale per rendere compatibile con la rete internet un ordine di inibizione.

Per comprendere come un procedimento efficiente possa determinare esiti non condivisibili, basta vedere cosa accade con le innovazioni adottate nelle procedure di esecuzione dei condannati a morte in USA.

Oggi si usa in Usa l”iniezione letale e, per quanto possa essere efficiente e informatizzato il sistema di “pompaggio” in vena dei farmaci e studiato il cocktail di medicine, l”esito del procedimento è l”eliminazione fisica del condannato.

Al di là della valutazione sull”opportunità di adottare lo strumento estremo della pena di morte, se quegli stessi farmaci fossero condivisi ed adottati per salvare vite umane ne gioverebbe la società nel suo complesso.

E così, il procedimento adottato dalla fondazione Bordoni meriterebbe un plauso se fosse diretto a consentire a un cittadino – attraverso un sito internet – il diritto d”accesso in pochi giorni agli atti dell”autorità o ad avere in via digitale un certificato per le imprese soggette a regolazione, non a determinare la “morte digitale” di un sito internet.

Le imprese, e i cittadini hanno bisogno di servizi, di digitalizzazione della PA, non di esperimenti repressivi “fully digital”.

Diversi punti di criticità[/size=3]

Fuor di metafora è possibile già evidenziare nel sistema messo a punto dall”Autorità, diversi punti di criticità.

Gli [i]uploader[/i] e i gestori della pagina non verranno coinvolti nella procedura di segnalazione (e quindi del contraddittorio) per due ordini di motivi: il primo è che l”Agcom basandosi sulla direttiva [i]eCommerce[/i] e sul Regolamento (“ove rintracciabili” dice il Regolamento in relazione ai titolari dei siti) ritiene di avere il potere solo nei confronti dei provider italiani e non di soggetti terzi.

Il secondo è che in questo modo l”autorità non dovrà sforzarsi di cercare su internet il titolare di un sito. Quindi un soggetto si troverà inibito il sito senza nemmeno saperlo.

Nemmeno i provider italiani di accesso lo sapranno. Per venire incontro alle esigenze dei grandi operatori di telecomunicazione, che temono il bombardamento di richieste una volta raggiunti dalla comunicazione dell”Autorità (e le richieste di danni) dei titolari del diritto d”autore, infatti l”Autorità, senza avvertire i provider, pubblicherà l”avvio del procedimento sul proprio sito (o su altro sito collegato).

Nessuno, quindi, saprà direttamente che un sito è stato inibito. Non l”uploader, non il gestore della pagina, non il provider e nemmeno il pubblico, dal momento che non è prevista nel Regolamento la pubblicazione dei singoli procedimenti.

In segreto quindi, e senza comunicazioni, soprattutto al titolare del sito, del blogger, del forum, i siti internet verranno inibiti.

I soggetti abilitati a operare[/size=3]

Un”altra caratteristica delle procedure di segnalazione è che nell”elenco dei soggetti abilitati a operare nel menu a tendina realizzato dalla FUB, vi sono ricompresi anche soggetti o intermediari esteri.

In che modo riuscirà l”Agcom a interpretare come giuridicamente valida la segnalazione della corrispondente della SIAE in Burundi, e, quindi a interpretare come conforme al diritto tale richiesta? Oltre alle regole giudiziarie anche i principi di diritto internazionale privato e processuale, verranno stravolti dalla Super Autorità.

Il sistema pensato da Agcom è adottato altrove? No.

Anche chi non ha sede stabile in Italia potrà chiedere il blocco di un sito[/size=3]

Gli Stati Uniti non si sognano lontanamente di adottare una misura simile, men che meno di farla fare da una Autorità amministrativa, anzi quando l”autorità delle Comunicazioni statunitensi (la Federal Communications Commission, FCC) ha provato ad arrogarsi il diritto di stabilire regole sulla [i]net neutrality[/i], è arrivato lo stop da parte dei Tribunali: è solo il Congresso a poter stabilire regole che incidono sui diritti fondamentali degli individui. Anche se tali regole sono a beneficio dei cittadini.

Il principio della regolamentazione parlamentare e dell”ordine preventivo di un Magistrato in casi che coinvolgono i diritti fondamentali viene rigidamente rispettato negli Stati Uniti. Sotto questo profilo, immaginiamo per un attimo che le regole stabilite da Agcom valessero nel Paese di Obama.

Cioè che l”organo amministrativo Americano permettesse alla corrispondente della SIAE delle Isole Tonga o della Russia, o della Corea del Nord, di ottenere in pochi giorni, senza l”ordine di un giudice Americano o l”avallo del Congresso, un ordine di inibizione di provider ed operatori statunitensi e, che, in barba al primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, ai cittadini a stelle e strisce fosse impedito l”accesso attraverso un blocco amministrativo a beneficio di soggetti esteri.

Il Presidente di un”Autorità amministrativa che facesse una cosa di questo tipo, non avrebbe nemmeno il tempo di fare gli scatoloni e portarsi via dall”ufficio gli effetti personali.

Grazie all”utilità e alla praticità del sistema informatico pensato dalla Fub-Agcom tutti i soggetti esteri che non hanno sedi stabili in Italia, che non pagano le tasse nel nostro Paese e che non portano benefici e lavoro all”Italia, saranno “allegramente” in grado di determinare rimozioni selettive nel nostro Paese o blocchi di siti.

(31 marzo 2014)

*Fulvio Sarzana, Studio Legale Sarzana e Associati.

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